Accordo governo-sindacati sulle RTT

Sembra che dal 2008 i praticien hospitalier abbiano accumulato qualcosa come due milioni di giorni di RTT (Réduction du Temps de Travail) nel cosiddetto Compte Epargne Temps (CET, per gli adepti degli ubiquitari acronimi alla francese, ndr). Questi giorni, che in media fanno una sessantina per ogni medico ospedaliero, avrebbero dovuto essere presi entro il tre gennaio per rimettere il contatore a zero.

Dal 2008 i sindacati di categoria hanno iniziato un lungo ed estenuante confronto con il governo per regolamentare la gestione di queste giornate “in più”. Il braccio di ferro si è concluso con un accordo siglato ieri.

Le opzioni sono dunque: utilizzare questi giorni come vacanze, trasformarle in “punti pensione” partendo quindi prima à la retraite, oppure farsele pagare.

La prima possibilità è spesso irrealizzabile a causa della penuria di medici ospedalieri che già fanno fatica a consumare le loro vacanze “normali”.

Il secondo caso mette ulteriormente in difficoltà il governo in quanto potrebbe contribuire a ridurre ulteriormente i medici ospedalieri in attività, molti dei quali già prossimi all’età pensionabile.

L’ultima opzione potrebbe costare allo Stato francese attorno ai 480 milioni di euro (600 secondo fonti sindacali) per un ammontare di 300 euro per ogni giornata di RTT. Il totale delle giornate rimborsabili non potrà eccedere gli 80 giorni, per ciascun medico ospedaliero, per i prossimi quattro anni.

Aspetto forse interessante per i medici italiani in Francia è il fatto di avere la possibilità di accumulare giornate in una specie di conto-tempo ai fini pensionistici. Ciò potrebbe avere ripercussioni per quei medici che dopo anni di praticien hospitalier in Francia, decidessero un giorno di tornare in Italia.

Per concludere, un appunto sulle  35 ore su cui si sono basati gli articoli apparsi subito dopo gli accordi tra il governo e i sindacati del 23/1/2012. I giornalisti che si sono occupati di divulgare la notizia hanno omesso il dettaglio riguardante il numero d’ore che, secondo contratto nazionale, il praticien hospitalier deve all’ospedale per settimana. Il numero di queste ore settimanali è 48 e non 35.

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Il CNG sempre alla ricerca di specialisti.

Il Centre National de Gestion è ancora alla ricerca di PH!

Il 19/12/2011, quindi dopo l’autunno, periodo di reclutamenti, restano ancora diversi posti vacanti per praticien hospitalier, sia a tempo pieno che a tempo parziale. Si tratta per lo più di posti in strutture non universitarie.

L’ultimo aggiornamento del CNG è del 6/1/2012, tre giorni fa e sembra che la situazione sia inalterata.

Per fare qualche esempio, ci sono 22 posti di chirurgia digestiva ancora disponibili, di cui tre in Outre-Mer, 37 posti d’urologia, di cui quattro tra Martinica, Guadalupe e Réunion, 70 per i gastro-enterologi, 55 posti d’ortopedia, 60 per i neurologi. I posti per anestesista superano i 300, ma la disponibilità di posti per anestesisti è una realtà diffusa e conosciuta, superiore di poco ai posti disponibili per i radiologi. Si tratta soltanto di alcuni esempi ma il link per vedere esattamente i posti disponibili, la relativa specialità, il tipo di contratto e la struttura che propone il posto (CHG, CHIC, CHU) è il seguente:

http://www.cng.sante.fr/Postes-de-praticiens-hospitaliers,472.html

Questa grande disponibilità riflette la penuria francese di specialisti. Molti inoltre scelgono di passare rapidamente al settore privato, soprattutto per specialità “redditizie” come radiologia, ortopedia, urologia, chirurgia plastica, ecc. Per chi intende però continuare almeno un po’ di carriera nel pubblico, i posti non mancano di certo, soprattutto se si considera che il sistema di reclutamento francese per i PH, a differenza di quello italiano dei ben conosciuti concorsi, si basa su criteri diversi. La tappa fondamentale è passare ovviamente il concorso nazionale di praticien hospitalier, per essere dichiarato “atto” all’esercizio di tale ruolo.

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Riconoscimento titoli esteri in Italia

A volte medici italiani passati oltralpe decidono di tornare nella penisola, grazie agli immancabili concorsi che permettono di trovare collocazione in un ospedale pubblico o privato.

La domanda da presentare al Ministero sarà valutata da un’apposita commissione (Conferenza dei servizi). Qualora il titolo da equiparare non segua le norme di conseguimento accettate in Italia, il candidato dovrà superare una prova d’esame o seguire un “tirocinio di adattamento” presso una struttura universitaria italiana. La scelta tra l’esame e il tirocinio spetta al richiedente. Informazioni dettagliate sono pubblicate sulla GU n° 35 del 12 febbraio 2011

Per chi volesse far riconoscere in Italia il lavoro svolto all’estero ecco di seguito il modello del ministero della Salute:

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA’

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

UFFICIO IV

DELL’EX MINISTERO DELLA SALUTE

RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO PRESTATO ALL’ESTERO

 

Gli interessati devono presentare la seguente documentazione in regola con le leggi fiscali:

1)    Domanda in carta semplice diretta a questo Ministero – Dipartimento della Qualità – Direzione Generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie – Ufficio IV – Via Giorgio Ribotta n.5 – 00144 – Roma – con la quale si richiede la dichiarazione di equipollenza con espressa indicazione del periodo di servizio prestato (giorno, mese ed anno di inizio e cessazione dal servizio).

In tale domanda l’interessato deve inoltre dichiarare,con valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

a)     di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

b)    di essere in possesso del diploma di laurea in …., conseguito in data …., presso l’Università …., di ….;

c)     di essere in possesso del diploma di abilitazione conseguito in data …., presso l’Università …., di ….;

d)    di essere in possesso del diploma di specializzazione in …., conseguito in data …., presso l’Università di  ….,

e)     di essere iscritto all’Ordine dei …., della provincia di …., dal ….;

Nella domanda l’interessato dovrà, inoltre, per il caso in cui non ritenga di presentare apposite certificazioni, dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con valore, quindi, di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, i seguenti stati, fatti e qualità personali. Tali dichiarazioni, se non contenute nell’istanza, possono essere anche presentate contestualmente alla stessa, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

f)     se durante il periodo di lavoro svolto all’estero risultava/non risultava in servizio alle dipendenze dello stato italiano o di altri Enti pubblici e privati italiani. In caso affermativo, indicare la denominazione dell’Ente, la natura e la durata dell’aspettativa o congedo concessi, nonché la qualifica funzionale rivestita e la disciplina praticata;

g)     se il servizio all’estero è stato svolto in qualità di borsista;

h)    se durante il servizio all’estero e comunque successivamente all’anno accademico 1991/1992 risulta o meno iscritto a scuole di specializzazione in Italia o in uno dei Paesi della U.E., ai sensi del Decreto Legislativo n. 257 dell’8.8.1991, e successivo 17 agosto 1999, n.368. In caso affermativo occorre indicare la scuola di specializzazione,la disciplina e l’Università sede della scuola,occorre anche specificare se il servizio prestato all’estero prima della specializzazione è stato utilizzato per il successivo conseguimento della stessa ovvero se risulta parte integrante della formazione specialistica;

i)      di avere/non avere prestato il servizio nell’ambito di un progetto di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, ai sensi della legge 26.2.1987, n. 49.

L’interessato deve, infine, dichiarare:

j)      di non aver utilizzato e di non utilizzare il servizio prestato all’estero per il riconoscimento di una eventuale conseguente specializzazione.

N.B. : I punti h) e j) riguardano solo i medici.

2)    Fotocopia semplice di un documento di riconoscimento in corso di validità.

3)    Una marca da bollo da 14,62 euro per il rilascio del decreto di equiparazione.

4)    Certificato dell’Autorità Sanitaria del Paese estero (Ministero o Autorità pubblica equivalente abilitata alla certificazione) debitamente autenticato qualora prodotto in fotocopia, dal quale risulti:

a)     che l’Istituto o Ente alle cui dipendenze è stato prestato il servizio è una istituzione fornita di una propria autonomia amministrativa, economica ed operativa, la cui attività è diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e non privatistici e, quindi, deve risultare espressamente scritto che si tratta o di un “Ente pubblico” o di una “Istituzione di interesse pubblico” ovvero di una “Istituzione privata senza scopo di lucro”;

b)    ai fini, poi, dell’equiparazione ai tipi di ospedali previsti dal nostro ordinamento, il certificato dovrà indicare se trattasi di struttura sanitaria universitaria. Tale attestazione, è bene precisare, non può essere rilasciata dall’Ente presso il quale è stato prestato il servizio;

c)     nel caso di servizio prestato alle dirette dipendenze di Ministeri, Organi Regionali, Provinciali e Municipali o di altri Organi Pubblici è sufficiente la produzione dell’attestato di servizio contenente anche gli elementi di cui al punto b).

5)    Certificato dell’Ente o Istituto estero debitamente autenticato qualora prodotto in fotocopia, dal quale risultino:

a)     data del certificato: tale data dovrà essere posteriore alla cessazione dal servizio prestato o quanto meno coincidere con la data della cessazione stessa. Qualora il termine del servizio sia successivo alla data del rilascio del certificato, occorrerà che nel certificato stesso sia chiaramente indicato che il sanitario risulta al momento in servizio. In quest’ultimo caso, la data del certificato sarà considerata quale termine del servizio. Deve essere altresì specificato l’esatto periodo di inizio e cessazione dal servizio (indicazione del giorno, del mese e dell’anno);

b)    le funzioni in concreto svolte ed il reparto presso cui l’interessato ha svolto la sua attività. Qualora il servizio sia stato svolto contemporaneamente presso più reparti, deve essere indicata la disciplina prevalentemente praticata. Inoltre, dovrà essere specificato, ove possibile, il livello gerarchico funzionale caratterizzante il rapporto di servizio dell’interessato al fine di poter stabilire l’equipollenza alle qualifiche esistenti nel nostro ordinamento;

c)     caratteristiche del servizio (dovrà essere specificato se l’attività è stata svolta a tempo pieno e se è stata retribuita).

Il certificato di servizio deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente (ad esempio, dal Rettore per l’Università, dal Presidente o dal Direttore Amministrativo per l’Ospedale, dal Sindaco per il Comune, dall’Assessore per l’Assessorato, ecc…). Pertanto, non saranno ritenuti validi i certificati rilasciati, ad esempio, dai primari, capi servizio, ecc…

6)    I certificati di cui ai numeri 4 e 5 devono essere tradotti in lingua italiana dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

N.B: Qualora prodotti in fotocopie autenticate sul territorio italiano da Comuni, Uffici della Pubblica Amministrazione, USL, notai, ecc…, i suddetti certificati dovranno essere assoggettati all’imposta di bollo vigente (14,62) euro in marche da bollo ogni quattro facciate), ai sensi dell’art. 1 della vigente tariffa del bollo allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e successive modificazioni. Alle fotocopie autenticate dalle Autorità diplomatiche italiane all’estero non si applicano le disposizioni di cui sopra in materia di bollo.

Questo Ministero si riserva, in ogni caso, anche in conformità a quanto espressamente suggerito dal Consiglio di Stato, di effettuare gli accertamenti del caso per il tramite del Ministero degli Affari Esteri e di richiedere documentazione integrativa e di procedere all’eventuale riconoscimento del servizio solo a completamento dell’acquisizione delle necessarie notizie.

7)    Tutti i certificati di cui ai nn. 4 e 5 devono essere vistati dalla competente autorità consolare italiana all’estero (“Visto per conferma” ai sensi dell’art. 2 della legge 10.7.1960, n. 735). Il citato “Visto per conferma” non può essere sostituito dal “Visto per la legalizzazione della firma” né dal generico “Visto dal Consolato”.

8)     Per il riconoscimento del secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda le categorie di medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, gli interessati debbono integrare la documentazione con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti il possesso del requisito dell’anzianità di servizio di cui all’art.5- puntob) del D.P.R. 10.12.1997, n.484.

N.B.- Si rammenta che gli interessati dovranno indicare chiaramente nella domanda di equiparazione il proprio recapito telefonico e l’indirizzo presso il quale  questo Ministeo invierà ogni necessaria comunicazione in merito alle rispettive pratiche ed il decreto di riconoscimento.

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